Alto contrasto
Con circolare n. 6 del 08/07/2026 sono stati forniti chiarimenti in merito alle attività soggette all'obbligo di iscrizione nella categoria 9, nonché ai criteri per la determinazione della relativa classe d'iscrizione in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili.
Attività soggette all’obbligo di iscrizione:
Attività non soggette all’obbligo di iscrizione:
La categoria 9 è suddivisa in classi, in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili.
Con circolare n. 6 del 8 luglio 2026 è stato precisato che ai fini dell’individuazione degli importi di bonifica cantierabili, si debba fare riferimento all’intervento, o alla sua quota parte, approvato dall’autorità competente, purché finanziariamente coperta ed immediatamente eseguibile dal punto di vista tecnico-amministrativo. Ne consegue, pertanto, che debbano essere computate ai fini della definizione di tali importi tutte le operazioni ivi incluse, sia dirette (bonifica, messa in sicurezza, ripristino) che indirette (ad esempio: opere provvisionali, oneri per la sicurezza, attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti).
Con la stessa circolare sono stati forniti dei chiarimenti su come determinare l’importo dei valori cantierabili rispetto alla classe d’iscrizione. A tal proposito è stato precisato che il limite dell’importo della classe rappresenta l’ammontare economico massimo degli interventi che l’impresa può avere in esecuzione contemporaneamente ed effettivamente, sia che si riferisca ad un singolo progetto sia alla somma di più progetti distinti.
Per ciascuna classe di iscrizione sono previsti requisiti specifici:
Normativa di riferimento: