Categoria 9

Bonifica di siti

L’iscrizione in cat. 9 è necessaria per svolgere l'attività di bonifica di siti.

 

Con circolare n. 6 del 08/07/2026 sono stati forniti chiarimenti in merito alle attività soggette all'obbligo di iscrizione nella categoria 9, nonché ai criteri per la determinazione della relativa classe d'iscrizione in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili.

Attività soggette all’obbligo di iscrizione:

  • messa in sicurezza d’emergenza definita dall’articolo 240, comma 1, lettera m), D. Lgs. 152/2006; 
  • messa in sicurezza operativa definita dall’articolo 240, comma 1, lettera n), D. Lgs. 152/2006; 
  • messa in sicurezza permanente definita dall’articolo 240, comma 1, lettera o), D. Lgs. 152/2006; 
  • bonifica definita dall’articolo 240, comma 1, lettera p), D. Lgs. 152/2006; 
  • ripristino e ripristino ambientale definito dall’articolo 240, comma 1, lettera q), D. Lgs. 152/2006.

Attività non soggette all’obbligo di iscrizione:

  • indagini preliminari di cui all’articolo 242, comma 2, D. Lgs. 152/2006;
  • attività di progettazione della caratterizzazione e di esecuzione della stessa (come specificato dalla Circolare Prot. n. 614/ALBO/PRES del 30 maggio 2006);
  • misure di prevenzione di cui all’articolo 242, comma 1, D. Lgs. 152/2006, incluse le procedure di cui all’articolo 242-bis e gli interventi di cui all’articolo 242-ter del medesimo decreto legislativo, che il responsabile dell’inquinamento deve attuare nelle successive 24 ore dal verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, per come definite dall’articolo 240, comma 1, lettera i), D. Lgs. 152/2006; 
  • analisi di rischio sanitario e ambientale di cui all’articolo 240, comma 1, lettera s), D. Lgs. 152/2006; 
  • tutte le attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica.

Individuazione degli importi di bonifica cantierabili

La categoria 9 è suddivisa in classi, in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili.

Con circolare n. 6 del 8 luglio 2026 è stato precisato che ai fini dell’individuazione degli importi di bonifica cantierabili, si debba fare riferimento all’intervento, o alla sua quota parte, approvato dall’autorità competente, purché finanziariamente coperta ed immediatamente eseguibile dal punto di vista tecnico-amministrativo. Ne consegue, pertanto, che debbano essere computate ai fini della definizione di tali importi tutte le operazioni ivi incluse, sia dirette (bonifica, messa in sicurezza, ripristino) che indirette (ad esempio: opere provvisionali, oneri per la sicurezza, attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti). 
Con la stessa circolare sono stati forniti dei chiarimenti su come determinare l’importo dei valori cantierabili rispetto alla classe d’iscrizione. A tal proposito è stato precisato che il limite dell’importo della classe rappresenta l’ammontare economico massimo degli interventi che l’impresa può avere in esecuzione contemporaneamente ed effettivamente, sia che si riferisca ad un singolo progetto sia alla somma di più progetti distinti.

Requisiti per l'iscrizione

Per ciascuna classe di iscrizione sono previsti requisiti specifici:


Normativa di riferimento:

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Tutela dell'ambiente
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