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Sanzioni
1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, lettera, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un’AEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il “produttore”:
a) che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei Raee professionali di cui all'articolo 13, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei Raee di cui agli articoli 18, comma 2, e 19, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 24, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
b) che, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui all'articolo 25, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilità delle identiche condotte commesse dopo il 10 luglio 2010;
c) che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 26, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;
d) che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all'articolo 27, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000;
e) che, dopo il termine di cui all'articolo 40, comma 4 (09.10.2014), immette sul mercato AEE prive del marchio di cui all'articolo 28, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
f) che, immette sul mercato AEE prive del simbolo di cui all'articolo 28, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilità delle identiche condotte commesse dopo il 31 dicembre 2010;
g) che, senza avere provveduto all'iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 29, comma 8, immette sul mercato AEE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
h) che, entro il termine stabilito dall'articolo 29, comma 2, non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
[…]
5. Il mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero.
6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21, qualora la spedizione di AEE usate sospettate di essere Raee avvenga in difformità dalle prescrizioni di cui all'allegato VI, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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