Alto contrasto
Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Dal 13 febbraio 2025 sono in vigore i nuovi modelli del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) da compilarsi secondo le istruzioni riportate nel decreto direttoriale 19 dicembre 2023 n. 251:
A partire da tale data non sarà possibile utilizzare i “vecchi modelli” di cui al D.M. 145/1998 anche se già vidimati.
Dopo il 13/02/2026 i trasportatori e i destinatari dovranno essere in grado di gestire il FIR cartaceo o digitale (xFIR), sulla base delle modalità utilizzate dal produttore/detentore.
Infatti, la modalità di emissione del FIR da parte del produttore/detentore definisce l’ adempimento da parte di tutta la filiera:
I produttori iniziali di rifiuti che non sono obbligati all’iscrizione al RENTRI, a decorrere dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il “nuovo modello” nel formato cartaceo. A partire da tale data il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite il RENTRI e compilato con una delle seguenti modalità:
Maggiori dettagli sulla gestione del FIR cartaceo sono disponibili al seguente link:
A partire dal 13 febbraio 2026 gli operatori iscritti al RENTRI devono gestire il FIR in formato digitale per tutti i rifiuti e trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi a rifiuti pericolosi.
E’ prorogata fino alla data del 15 settembre 2026 la possibilità di usare il FIR in modalità cartacea in alternativa al formato digitale (art. 13 del D.L. del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge n. 26 del 27 febbraio 2026).
Maggiori dettagli sulla gestione del FIR digitale (xFIR) sono disponibili al seguente link:
I dati dei FIR devono essere trasmessi al RENTRI solo per i FIR gestiti in formato digitale riferiti a rifiuti pericolosi.
Maggiori dettagli sull’obbligo di trasmissione dei dati sono disponibili al seguente link: