Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Artigianato

 L'impresa artigiana è un'impresa la cui attività è compresa nell'elenco delle attività di cui all'articolo 9, classificabili come "di tipologia artigianale",  e che soddisfa almeno tre dei seguenti requisiti:

  1. la produzione dei beni e la prestazione dei servizi non sono attuate prevalentemente in serie;
  2. l'organizzazione aziendale non è composta da un'unità produttiva ed un'unità amministrativa distinte e pertanto non esiste una gestione separata delle due unità e dei relativi collaboratori e collaboratrici;
  3. la produzione dei beni e la prestazione dei servizi non sono attuate prevalentemente con una sistematica divisione del lavoro;
  4. in genere i lavori non sono affidati interamente ad altre imprese;
  5. la produzione di beni e la prestazione di servizi si effettuano prevalentemente su commissione.

Forme di esercizio di un'impresa artigiana  

Le imprese artigiane possono essere gestite in forma di impresa individuale oppure in forma di cooperativa, di consorzio oppure in forma di società, esclusa la società per azioni e la società in accomandita per azioni.

Qualora la forma prescelta sia quella di società in nome collettivo, l'impresa è considerata artigiana se la maggioranza dei soci, ovvero se uno dei soci, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1.

Qualora la forma prescelta sia quella della società in accomandita semplice, essa è considerata artigiana se la maggioranza degli accomandatari, ovvero uno dei soci accomandatari, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1.

Qualora la forma prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l’impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o nelle società composte da due soci almeno uno di essi, che assume la carica di amministratore, è in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, comma 1, e detiene più della metà del capitale sociale. 

 Sono considerate consorzi artigiani o cooperative artigiane le associazioni fra singole imprese artigiane ovvero le associazioni fra imprese di diversi settori, a condizione che le imprese artigiane siano in prevalenza numerica. In entrambi i casi queste associazioni perseguono lo scopo di eseguire in comune lavori e servizi oppure di coordinarli.

È considerato imprenditore artigiano colui che secondo il vigente ordinamento dell’artigianato, legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, lavora personalmente nel comparto produttivo, organizzativo, amministrativo o commerciale dell’impresa artigiana.

Il regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 30.06.2009, è entrato in vigore in data 01.07.2009.

Contestualmente all'avvio dell'attività artigiana, l'impresa presenta alla Camera di Commercio, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese mediante la Comunicazione Unica di cui agli articoli 9 e 9/bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modifiche.

L'Artigianato verifica se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme e se sussistono le caratteristiche per l'inquadramento come impresa artigiana.

Inoltre dispone in merito alla posizione assicurativa previdenziale degli artigiani e dei loro collaboratori familiari, trasmettendo i dati relativi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

 

Termini del procedimento amministrativo:

Iscrizione, modificazione, cancellazione di attività artigiane su denuncia entro 15 giorni dalla data della denuncia

Responsabili del procedimento: 

Dott. Martin Ferrari - direttore d'ufficio

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