Sanzioni amministrative e sanzioni penali
La legge 39/1989 ed il DM 452/1990 prevedono nell’ambito della mediazione le seguenti sanzioni amministrative e penali da comminare in caso di violazione. L’emissione delle sanzioni amministrative è di competenza della Camera di commercio che si attiva d’ufficio o a seguito di una segnalazione da parte di terzi.
- agenti immobiliari che svolgono la loro attività senza la prescritta copertura assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti: sanzione amministrativa da 3.000 a 5.000 Euro. (l. 39/1989 art. 3, comma 5-bis);
- agenti di affari in mediazione che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali sono indicate le condizioni del contratto, senza averli preventivamente depositati nel Registro delle imprese: sanzione amministrativa di 1.549,37 Euro (l. 39/1989 art. 5 comma. 4, DM 452/1990 art. 21, comma 1);
- agenti di affari in mediazione che si avvalgono di moduli o formulari diversi a quelli depositati nel Registro delle imprese: sanzione amministrativa di 516,46 Euro (l. 39/1989 art. 5 comma. 4, DM 452/1990 art. 21, comma 1);
- esercizio dell’attività di mediazione senza essere iscritto nel Registro delle imprese come mediatore abilitato, avendo dimostrato i rispettivi requisiti professionali e morali: sanzione amministrativa da 7.500 a 15.000 Euro e obbligo di restituire alle parti contraenti delle provvigioni percepite abusivamente (l. 39/19898, art. 8, comma 1);
- a coloro che siano stati sanzionati (sanzione amministrativa) due volte per esercizio abusivo dell’attività di mediazione si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile (l. 39/1989, art. 8, comma 2);
- art. 348 codice penale (Esercizio abusivo di una professione)
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni della professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. - art. 2231 c.c. (Mancanza d'iscrizione).
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
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