Domicilio digitale - PEC
Domicilio digitale - PEC - amministratore di società (aggiornato il 06/11/2025)
Si informa che l'articolo 13 del Decreto-legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del Decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221, aggiungendo le seguenti parole: "nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione".
Pertanto, dal 31/10/2025 è obbligatorio comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale (PEC) non solo per le società e per le imprese invididuali, ma anche per le persone che assumono nelle società di capitali le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza, presidente del consiglio di amministrazione. Coloro che al 31/10/2025 ricoprono una di queste predette cariche dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si applica l'articolo 16 comma 6-bis del Decreto-legge 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009, n.2. L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento delle comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore.
Questo Decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro il 30/12/2025. Sarà cura dell'ufficio aggiornare le informazioni in caso di novità.
Obbligo comunicazione indirizzo PEC (ora domicilio digitale) entro il 1° Ottobre 2020
Le imprese costituite in forma societaria già iscritte nel Registro delle imprese, che non hanno già iscritto il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC), sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020; al medesimo adempimento sono tenute anche le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale. Sono intesi anche gli indirizzi PEC inattivi oppure precedentemente cancellati d’ufficio.
La regolarizzazione della propria posizione avviene con relativa comunicazione al Registro delle imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazione).
La mancata comunicazione comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1548,00 euro).
La PEC ha lo stesso valore legale di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre che, sia mittente che destinatario usino un indirizzo PEC. Questo servizio viene offerto da diversi operatori accreditati presso l’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) - elenco operatori .
Dal 2009 tutte le società sono obbligate di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese. Nel 2013 è stato esteso l’obbligo anche alle ditte individuali attive e non soggette a procedura concorsuale.
l'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente all'impresa stessa, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
La comunicazione dell'indirizzo PEC e le sue eventuali successive variazioni dovranno avvenire in modalità telematica tramite la Comunicazione Unica, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Si invita a contattare il proprio consulente o associazione di categoria.
È un servizio di InfoCamere che consente di iscrivere al Registro delle imprese il domicilio digitale di una impresa individuale o società utilizzando la firma digitale del titolare o legale rappresentante.
Questo servizio è gratuito e disponibile all’indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it
Consultazione indirizzi PEC
È attivo all’indirizzo www.inipec.gov.it il portale telematico INI-PEC per accedere, senza necessità di autenticazione, all’elenco pubblico degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti.
La consultazione telematica gratuita dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese è possibile anche all'indirizzo www.registroimprese.it. L'informazione viene visualizzata, selezionando i dati di una determinata impresa dalla ricerca anagrafica.
Normativa di riferimento, circolari e direttive
- Provvedimento del Giudice del Registro imprese di cancellazione degli indirizzi PEC non validi o inattivi (pdf 240 kb) - Elenco indirizzi pec (pdf 571 kb)
- Circolare della Direttrice dell'ufficio Registro Imprese del 05.08.2020 - Novità normative in materia di PEC - (pdf 304 kb)
- Disposizione del Direttore di Ripartizione del 29.04.2020 -- Cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC non più validi dal registro imprese. (pdf 339 kb) Elenco indirizzi pec (pdf 467 kb)
- Determina del 18.10.2019 (pdf 285 kb) Provvedimento del Giudice del Registro imprese di cancellazione degli indirizzi PEC non validi o inattivi (pdf 147 kb) Elenco indirizzi pec (pdf 412 kb)
- Disposizione del Direttore di Ripartizione del 17.07.2019 - Cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC non più validi dal registro imprese. (pdf 270 kb) Elenco indirizzi pec (pdf 75 kb)
- Circolare del Conservatore del Registro delle imprese del 20.03.2013. Obbligo di comunicazione PEC per imprese individuali (pdf 1,26 mb)
- D.L. 185/2008, Art. 16 comma 6, convertito nella legge 2/2009 pubblicata in G.U.il 28.01.2009. Obbligo di comunicazione PEC in sede di iscrizione societaria
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3645/C del 03.11.2011. Aspetti giuridici ed operativi in materia di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'indirizzo di PEC
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 223761 del 24.11.2011. Comunicazione indirizzo PEC per procedure concorsuali
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 97146 del 11.06.2013. Richiama l’attenzione delle Associazioni di Categoria sulla necessità che gli indirizzi PEC delle imprese individuali abbiano il carattere dell’univocità
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 113362 del 04.07.2013. Impresa non raggiunta dai servizi di collegamento telematico – parere del Ministero dello Sviluppo Economico
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 77684 del 09.05.2014 - Iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 99508 del 23.05.2014 (pdf 161 kb) – Precisazioni iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese
- Direttive del Ministero dello Sviluppo economico in materia di PEC – posta elettronica certificata (pdf 2,94 mb)
Sono state utili queste informazioni?






