Biocidi
Per le aziende che intendo vendere disinfettanti sia sul mercato nazionale che sul mercato europeo, valgono le disposizioni e le autorizzazioni previste dal Reg. (UE) 528/2012.
Con il termine «biocidi» si intende:
- qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,
- qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida;
Nell’Allegato I di tale regolamento sono elencati i principi attivi utilizzabili nei biocidi che possono essere autorizzati con procedura semplificata.
In nessun caso le etichette riportano le diciture «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe.
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