Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Carta del conducente

Per la guida

La carta del conducente è richiesta per la guida dei veicoli equipaggiati di tachigrafo digitale.

carta del conducente

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre (minimo categoria C)
  • non essere titolare di un'altra carta del conducente
  • residenza nella provincia di Bolzano

Di colore bianco, la carta è personale, non cedibile e deve essere inserita nel tachigrafo del veicolo prima di iniziare la guida. Riporta nome e cognome, foto, firma, data di nascita e numero di patente del conducente, e permette di registrare i tempi di viaggio/sosta, la velocità, la distanza ed eventi particolari.

In caso di rilascio di nuova patente, il titolare dovrà richiedere modifica della carta.

La carta del conducente ha un periodo di validità di 5 anni.

Rilascio

Sono disponibili modulistica e procedura per il rilascio della carta del conducente.

NEWS

Estensione dell'obbligo ai veicoli leggeri (2.5 - 3.5 t)

Il  1° luglio 2026  entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Pacchetto Mobilità dell'Unione Europea riguardanti il trasporto merci su strada.

L'installazione del tachigrafo intelligente sarà esteso anche per i veicoli commerciali leggeri con massa complessiva a pieno carico compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate che dovranno rispettare le norme sui tempi di guida e riposo.

L'obbligo si applicherà esclusivamente ai veicoli impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio all'interno del territorio UE.

Tutti gli autisti che operano su tali veicoli, la cui conduzione richiede il possesso di una patente di categoria B o superiore, dovranno  essere obbligatoriamente muniti di carta tachigrafica del conducente se impiegati nel trasporto internazionale.

Le procedure per il primo rilascio della carta tachigrafica rimangono invariate.

Trovate qui la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.04.2026.

Tempi di verifica

Controlli fino a 56 giorni precedenti

Ai sensi del regolamento UE, a decorrere dal 31/12/2024 i conducenti che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo saranno soggetti, nell'ambito dei controlli su strada, a verifiche sulle attività svolte nei 56 giorni precedenti al controllo medesimo.

Per poter assolvere correttamente a tale obbligo, i titolari di carte omologate con standard G2 è opportuno che facciano attenzione alla versione della loro carta, verificando il codice di omologazione riportato sul retro della carta stessa:

  • Carte G2V1 (emesse fino al 20 luglio 2023): E 3 1003
  • Carte G2V2 (emesse dal 21 luglio 2023): E 3 1004 

I titolari di carte omologate con standard G2V2 (E 3 1004) hanno già a disposizione i dati relativi ai tempi di guida degli ultimi 56 giorni nella memoria della carta stessa.

I titolari di carte omologate con standard G2V1 (E 3 1003) devono tenere conto che:

  • la Carta G2V1 (E 3 1003) è in grado di contenere la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma i tempi di registrazione possono variare in base alle attività svolte. In particolare, i conducenti in possesso di Carte G2V1 (E 3 1003) più esposti al rischio di non conformità sono quelli che effettuano con frequenza spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci: queste attività, che nelle Carte G2V1 (E 3 1003) richiedono inserimenti manuali, concorrono a ridurre i tempi di conservazione in memoria, e pertanto al possibile rischio di non copertura degli ultimi 56 gg. di attività;
  • in caso di controllo su strada, è sufficiente che esibiscano le stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (rispetto agli ultimi 28 già memorizzati sulla carta). 

Quindi, prima di pensare ad una sostituzione della propria Carta G2V1 (E 3 1003), il titolare può autonomamente verificare se la stessa sia in grado di conservare in memoria almeno gli ultimi 56 gg. di attività: in questo caso non sarà nemmeno necessario dotarsi di stampe dei dati di guida per tale periodo.
Si ricorda, pertanto, che non sussiste alcun obbligo normativo di sostituzione delle Carte G2V1 (E 3 1003), le quali rimangono valide fino alla loro scadenza naturale. 

Nel caso in cui sia invece necessaria la sostituzione, dal momento che la nuova Carta registra dal primo giorno del suo utilizzo, bisognerà procedere a scaricare i dati della vecchia Carta prima della riconsegna in Camera di Commercio. In caso di richiesta di nuova carta G2V2 (in modalità rinnovo per modifica dati, precisando che è dovuta al cambio della normativa, dietro pagamento del diritto di segreteria vigente), si ricorda che l'interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova Carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.

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