Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Verifica d'idoneitá del responsabile tecnico

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Il contenuto sarà adeguato alle nuove disposizioni ai sensi della delibera n. 6 del 26 novembre 2025 (requisiti e modalità attuative del ruolo di responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120) che entra in vigore il 2 gennaio 2026.

 

La formazione del responsabile tecnico è attestata mediante verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

 

Maggiori informazioni sullo svolgimento delle verifiche:

I quiz oggetto delle verifiche iniziali e di aggiornamento approvati dal Comitato Nazionale, sono pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it e sono periodicamente aggiornati.

Avviso: Una volta completata l'iscrizione, se il candidato rinuncia oppure non si presenta alla verifica, i pagamenti effettuati non potranno né essere rimborsati né essere ritenuti validi per una verifica successiva.

Verifica iniziale

L’idoneitá conseguita mediante verifica iniziale ha validità di 5 anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo generale e, contestualmente dal superamento di almeno un modulo specialistico.
Il soggetto in possesso dell’idoneità conseguita mediante verifica iniziale, può sostenere le verifiche relative agli ulteriori moduli individuati per ciascuna categoria la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento.
E’ consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli. 

Verifica di aggiornamento dell’idoneitá

La verifica di aggiornamento dell’idoneità è costituita dai soli moduli specialistici e può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza indicata all’art. 2, commi 2 e 3 della deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo n. 6 del 26 novembre 2025. Allo scadere del quinquennio il responsabile tecnico ha 12 mesi di tempo per effettuare la verifica di aggiornamento, fermo restando che fino al superamento della stessa non potrà svolgere l’attività. In caso di mancato superamento nel termine, il soggetto dovrà sottoporsi alla verifica iniziale. 

Dispensa dalle verifiche

E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa che sia iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, che svolga le attività indicate dall’articolo 8 del medesimo decreto e che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). 
La Sezione regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio:

Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, del ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di idoneità tecnica. La eventuale prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità entro 24 mesi dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.

Il legale rappresentante presenta la domanda di dispensa dalle verifiche telematicamente tramite il servizio “Agest Telematico”. La Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche, ovvero il provvedimento di diniego. 


Link utili:

Calendario delle verifiche

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