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Visti su documenti per il commercio estero
Le Camere di commercio dell'UE devono certificare solo ciò che esse sono in grado di accertare, secondo la competenza loro conferita.
La Camera di commercio conserva una copia di ogni documento, certificato o visto. Essa è conservata, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di conservazione degli atti.
Cosa non è consentito
Non possono essere rilasciate dichiarazioni negative che contraddicono le disposizioni UE o le norme nazionali, ad esempio:
- Indicazioni che le merci non contengono prodotti provenienti da determinati Paesi
- Indicazioni che le merci non sono state trasportate con navi presenti in liste negative
Tempi di lavorazione
Le richieste di visto vengono generalmente evase entro 48 ore dalla ricezione – se possibile, nello stesso giorno.
Richiesta, costi e stampa
Tipologie di visti
Le Camere di commercio applicano le seguenti tre tipologie di visti:
1. Visto poteri di firma
L’ex visto “conformità firma” è stato sostituito dal “visto poteri di firma” del dichiarante e viene apposto sulle dichiarazioni rese sulla carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili, per esempio su:
- Fatture di esportazione
- Dichiarazioni
- Contratti
- Scritture private
- Dichiarazioni varie
2. Visto di deposito
Il visto riguarda documenti emessi da un Organismo o Ente ufficiale (Organismi internazionali, Istituti Nazionali di Certificazione, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ecc.), la cui esattezza e credibilità la Camera di commercio non può accertare:
- Certificati sanitari
- altre tipologie di certificati
- Attestato di libera vendita
- Anexo IX
3. Legalizzazione della firma (legalizzazione – ex-UPICA)
Visto aggiuntivo su Certificati di Origine o visti per autenticare le firme dei funzionari della Camera di commercio.
I funzionari autorizzati vengono comunicati preventivamente alle autorità competenti (ambasciate, prefetture, ministeri).
Apostille – Convenzione dell’Aia
L’Apostille è una certificazione internazionale dell’autenticità della firma di un pubblico ufficiale.
Per la firma dei funzionari della Camera di commercio di Bolzano è competente il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.
Importante: L’Apostille non può (fino a nuovo avviso) essere apposta su documenti stampati in azienda. Questi devono essere firmati a mano da un funzionario della Camera di commercio.
Legalizzazione presso il Consolato
In alcuni Paesi – in particolare negli Stati arabi – la legalizzazione della Camera di commercio non è sufficiente.
È richiesta un’ulteriore legalizzazione da parte di:
- Organizzazioni (es. JIAC – Joint Italian Arab Chamber of Commerce)
- Il relativo Consolato
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