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Categoria 1
Attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
Con le deliberazioni del Comitato Nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e n. 8 del 12 settembre 2017 sono stati introdotti nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione.
Per visualizzare i requisiti in vigore dal 1 febbraio 2017 cliccare sul seguente link:
- Requisiti categoria 1: nel caso di iscrizione, rinnovo dell’iscrizione, variazione dell’iscrizione per il passaggio a una classe superiore oppure di inserimento di sottocategorie
Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.
Attribuzione dei codici CER 200304 e 200306
A seguito della conversione del D.L. n. 77/2021 nella L. 108/2021, che ha modificato l’art. 230, c. 5 del D.Lgs n. 152/2006 e dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 116/2020, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie di cui ai codici CER 200304 e 200306 sono classificati rifiuti speciali e non più rifiuti urbani. Gli stessi possono pertanto essere attribuiti ai fini dell’iscrizione all’Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Il Comitato Nazionale con propria circolare n. 14 del 21/12/2021 ha specificato che le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti di iscrizione, possono continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi.
Attribuzione del codice CER 200399 – rifiuti derivanti da eventi calamitosi
La legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Legge 40/2025 - (GU Serie Generale n. 76 del 01-04-2025) classifica come rifiuti urbani non pericolosi (codice EER 20.03.99) i rifiuti generati da eventi calamitosi (esclusi quelli contenenti amianto), nonché quelli residuati dalla selezione di materiali contenenti amianto, matrici recuperabili, rifiuti pericolosi, RAEE, pile e accumulatori. Al fine di anticipare i tempi di risposta operativa in situazioni emergenziali e ridurre la necessità di interventi autorizzativi straordinari, le imprese iscritte in categoria 1, qualora interessate, possono integrare nelle proprie autorizzazioni il codice EER: “20.03.99 – Rifiuto urbano derivante da eventi calamitosi (escluso quello contenente amianto), nonché quello residuato dalla selezione del materiale contenente amianto, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori, di cui alla Legge Quadro n. 40/2025.”
Comunicato dell’Albo gestori ambientali
Trasporto combinato transfrontaliero e cabotaggio di rifiuti
La circolare n. 7 del 28/07/2022 chiarisce alcuni aspetti relativi al cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano in relazione alla definizione regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre fornisce un quadro sulle categorie di iscrizione per il trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti.
Normativa di riferimento:
- Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo del 19 ottobre 2022, prot. n. 06/ALBO/CN
- Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo del 22 novembre 2021, prot. n. 11
- Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo del 15 marzo 2021, prot. n. 4
- Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo del 24 luglio 2019, prot. n. 05/ALBO/CN
- Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo del 21 febbraio 2019, prot. n. 3
- Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo del 7 dicembre 2018, prot. n. 153
- Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo del 12 settembre 2017, prot. n. 08/ALBO/CN
- Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo del 24 febbraio 2017, prot. n. 229/ALBO/PRES
- Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo del 3 novembre 2016, prot. n. 05/ALBO/CN
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