Concorsi a premio
Almeno 15 giorni di calendario prima dell'inizio del concorso (da intendersi come inizio della pubblicità/prima del bando), l’impresa promotrice deve inviare una comunicazione, con gli allegati richiesti, al Ministero competente utilizzando il servizio telematico “Prema online”. La comunicazione telematica („Modello PREMA CO/1 - Comunicazione di svolgimento di concorso a premio“) deve essere accompagnata dal regolamento della manifestazione con firma digitale e dal documento di cauzione prestata a garanzia dei premi in palio (pari al 100% del valore complessivo dei premi in palio, IVA esclusa); entrambi documenti devono essere firmati digitalmente. Il regolamento deve essere messo a disposizione di tutti gli interessati.
Nel caso in cui il concorso a premi avvenga via Internet o tramite l'utilizzo di dispositivi tecnici, anche solo per l’individuazione dei vincitori, l'organizzatore deve procurarsi una dichiarazione sostitutiva da parte del produttore dei sistemi/dispositivi utilizzati, che confermi che l'aleatorietà del concorso a premi sia garantita e non possa essere influenzata da terzi.
I premi non assegnati o non ritirati dai vincitori (a differenza dei premi rifiutati) devono essere devoluti ad una organizzazione riconosciuta No-Profit (ONLUS). Una lista di queste organizzazioni è disponibile presso la Provincia Autonoma di Bolzano.
La comunicazione tardiva o omessa è soggetta a una sanzione amministrativa da 2.065,83 euro a 10.329,14 euro.
Sorveglianza dell’individuazione dei vincitori
L’individuazione dei vincitori e gli altri adempimenti connessi ai concorsi a premio ex articolo 9 del DPR 430/2001 devono essere effettuati alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di commercio competente per territorio.
Se il promotore del concorso a premi dovesse scegliere il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di commercio di Bolzano deve presentare un’apposita domanda alla Camera di commercio. Questo servizio è a pagamento.
La data per l’individuazione dei vincitori dovrà essere concordata con l’ufficio competente prima di inviare la richiesta ufficiale.
La domanda firmata digitalmente deve essere inviata obbligatoriamente tramite PEC a sweepstakes@bz.legalmail.camcom.it nonché per conoscenza anche alla e-mail qualificheprofessionali@camcom.bz.it (il relativo modulo è disponibile nella sezione “Modulistica”).
La domanda ufficiale, completa e corretta, deve pervenire alla Camera di commercio almeno 20 giorni prima della data concordata.
Cosa rientra nell’obbligo di comunicazione per i concorsi a premio
In linea generale, ogni iniziativa promozionale nella quale non tutti i partecipanti ricevono un premio è considerata un concorso a premio.
Ciò vale indipendentemente dal fatto che l’assegnazione del premio avvenga per sorte, abilità, capacità o decisione di una giuria.
Anche nel caso di criteri di valutazione oggettivi o verificabili, come la creatività, la presentazione o la qualità, l’iniziativa è giuridicamente considerata un concorso a premio, che rientra negli obblighi di comunicazione al Ministero e deve rispettare le disposizioni del D.P.R. 430/2001.
Rientrano nell’obbligo di comunicazione, in particolare:
- Ruote della fortuna (ad es. in fiere, eventi o punti vendita)
- Concorsi con valutazione da parte di una giuria (ad es. concorsi creativi, fotografici o di design)
- Concorsi a estrazione o a sorteggio (ad es. la compilazione e consegna di schede di partecipazione in formato cartaceo o online)
- Concorsi online tramite siti web o piattaforme di social media (Facebook, Instagram, TikTok ecc.)
- Operazioni “instant win” (vincite immediate) con meccanismo di sorte digitale o fisico
- Concorsi con caricamento dello scontrino o prova d’acquisto (“acquista e vinci”)
- Quiz con assegnazione di premi
- Concorsi in cui viene valutato o proposto un prodotto e viene premiato il contributo migliore
Casi di esclusione
Le eccezioni all’obbligo di comunicazione sono definite chiaramente dalla legge e riguardano solo pochi casi particolari.
Non sono soggetti all’obbligo di comunicazione:
- a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;
- b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, semprechè l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese ; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;
- c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
- d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, semprechè la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;
- e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
Questi casi di esclusione sono disciplinati dall’articolo 6 del D.P.R. 430/2001 e devono essere chiaramente descritti nel regolamento del rispettivo concorso.
Cauzione per manifestazioni a premio
Sono previste le seguenti tre possibilità:
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Deposito cauzionale in denaro
Costituzione nella forma del deposito provvisorio (non deposito definitivo) in alternativa mediante bonifico - intestatario: Tesoreria dello Stato di Bolzano, IBAN: IT95R0100003245210400000001 oppure mediante versamento direttamente alla Tesoreria dello Stato di Bolzano (presso la Banca d'Italia, filiale a 39100 Bolzano, Via Orazio 1);
La causale del bonifico deve riportare i seguenti dati, intercalati da uno spazio:-
Ragione sociale (oppure cognome e nome) del depositante (anche se coincide con l’ordinante) in un massimo di 26 caratteri
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Codice univoco dell’amministrazione cauzionata: indicare V2KGIZ
che identifica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Sviluppo Economico) - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione X – Manifestazioni a premio -
Denominazione del concorso in un massimo di 15 caratteri
-
Codice fiscale del depositante in un massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso non sia già stato indicato nel format del bonifico).
-
NB: Al termine della manifestazione a premio deve attivarsi il soggetto promotore per gli adempimenti necessari per la restituzione del deposito. Si avvisa che la scadenza dei depositi provvisori è fissata al 31 dicembre dell’anno successivo a quello della loro costituzione, termine oltre il quale la normativa vigente prevede l’incameramento d’ufficio dell’importo a favore del Bilancio dello Stato.
- Fideiussione bancaria (in marca da bollo e firma autenticata del fideiussore secondo il modulo predisposto dal Ministero della attività produttive)
- Fideiussione assicurativa (in marca da bollo e firma autenticata del fideiussore secondo il modulo predisposto dal Ministero dello sviluppo economico).






