Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Tutela dei consumatori

Una delle ragioni per le quali erano state introdotte le quantità nominali obbligatorie per gli imballaggi preconfezionati, era la possibilità per il consumatore di poter confrontare i prezzi dei prodotti della stessa tipologia ma di produttori/marche diversi. Con la liberalizzazione delle gamme il legislatore ha dovuto dare, dunque, nuovi strumenti ai consumatori per il confronto immediato dei prezzi. In tale ottica si inquadra l'obbligo di indicazione del prezzo all'unità di misura (€/kg, €/l, €/m ecc.) da affiancare all'indicazione del prezzo di vendita della singola confezione dell'imballaggio preconfezionato alimentare e non alimentare. Tale obbligo sussiste anche per i cataloghi e per le pubblicità in tutte le sue forme.

Qualora un prodotto alimentare solido sia immerso in un liquido di governo, il prezzo all'unità di misura da indicare si deve riferire al peso sgocciolato. Come liquido di governo è considerato, fra l'altro, l'acqua, l'acqua salata, l'aceto, i succhi di frutta e ortaggi nei casi delle conserve di frutta ed ortaggi, soluzioni di acqua contenenti sali, acidi alimentari, zuccheri o altre sostanze edulcoranti.

Le scritte ed etichette relative alle offerte/promozioni devono anche riportare l'indicazione del prezzo all'unità di misura. Normativa di riferimento: Decreto legislativo del 06.09.2005, n. 206 ("codice consumo"), Decreto legislativo del 31.03.1998, no. 114, Decreto legislativo del 27.01.1992, n. 109.

Un riepilogo delle disposizioni che regolano l'obbligo di indicare il prezzo all'unità di misura si trova nella rubrica "Indicazione del prezzo per unità di misura".

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