Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Diritti d'autore

Le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, sono protette ai sensi della legge sul diritto d'autore (Legge 22/04/1941, n. 633).

Il diritto d’autore nasce al momento della creazione dell’opera e dura per tutta la vita dell’autore fino a 70 anni dopo la sua morte. Per ottenere il diritto d’autore non è necessario adempiere ad alcuna formalità (richiesta, registrazione ecc.). Perché un’opera sia tutelata dal diritto d’autore deve appartenere alle categorie elencate nella legge e deve possedere carattere creativo

L'autore dell'opera detiene i diritti di utilizzazione economica e quindi i diritti patrimoniali (i diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione, diffusione, distribuzione ed elaborazione) nonché i diritti morali sulla stessa (il diritto alla paternità, alla pubblicazione ed all'integrità).

Solitamente si è portati ad equiparare il "diritto d’autore" con il "copyright". Tuttavia, la tutela riconosciuta dal copyright si differenzia da quella del diritto d’autore per vari aspetti. Il "copyright", che letteralmente significa "diritto di copia", è di origine anglosassone e si riferisce al diritto di riprodurre e distribuire un’opera sul mercato; esso tutela quindi gli aspetti economici e patrimoniali. Il diritto d’autore focalizza invece l’attenzione sulla figura dell’autore, riconoscendo sia i diritti di utilizzazione economica, sia i diritti morali. L’autore continua a conservare questi ultimi anche in seguito alla cessione dei diritti di utilizzazione economica a terzi.

In Italia, l’autorità competente per il deposito delle opere artistiche e letterarie è la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. Per ulteriori informazioni sul diritto d'autore consultare le rispettive pagine internet.

Protezione del software attraverso il diritto d'autore

Dal punto di vista giuridico il software, ovvero i programmi per elaboratore "in tanto tale" (ovvero codice sorgente, codice oggetto), sono tutelati dal diritto d’autore come opere letterarie, ai sensi della Convenzione di Berna sulle opere letterarie ed artistiche.

Oggetto della tutela sono i programmi che hanno carattere creativo ovvero carattere di originalità rispetto a quelli preesistenti. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Come per le altre opere dell’ingegno, i diritti nascono automaticamente nel momento della creazione del software.

Per ottenere il diritto d’autore non è necessario adempiere ad alcuna formalità. Presso la SIAE è stato istituito il Registro pubblico dei programmi per elaboratore che ha la sola funzione di provare l’esistenza del programma e l’identità dell’autore. La registrazione in tale registro è facoltativa. Esso non costituisce pertanto una banca dati completa dei software.

Brevetti software

Il Codice della Proprietà Industriale e la normativa europea escludono la brevettabilità dei programmi per elaboratore, ovvero del software "in quanto tale". Ciò non impedisce però che il software possa essere tutelato, in alcuni casi, anche attraverso un brevetto. A livello europeo viene infatti riconosciuta (dall’EPO) la tutela alle invenzioni implementate mediante l'utilizzo di un calcolatore (computer implemented inventions), ovvero le invenzioni che implicano l’uso di un elaboratore e quindi di un programma. Tali invenzioni sono brevettabili, purché abbiano un carattere tecnico e quindi risolvano un problema tecnico, siano nuove, ed apportino un contributo tecnico inventivo allo stato dell’arte. Rimangono invece escluse dalla protezione brevettuale quelle invenzioni in cui l’effetto tecnico nuovo non possa essere riscontrato, come ad esempio, i metodi gestionali, oppure i cosiddetti metodi commerciali (business method). Comprendere quale sia la linea di demarcazione che distingue il software brevettabile da quello non brevettabile è molto complesso e questo fatto può generare confusione ed incertezza. Per ulteriori informazioni sulla brevettabilità del software consultare il sito internet dell’Ufficio brevetti europeo.

Sono state utili queste informazioni?
Media: 4.6 (5 votes)