Chamber of Commerce of Bolzano

Contratti conclusi con il consumatore

Il codice del consumo si occupa della disciplina dei contratti nei quali le parti coinvolte sono il professionista e il consumatore.

Per consumatore (o utente) si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

Per professionista si intende “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.

Per contratto di vendita si intende "qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi."

Per contratto di servizi si intende "qualsiasi contratto diverso dal contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo."

Per i contratti conclusi con il consumatore (considerato la parte contraente debole) il codice del consumo prevede una tutela effettiva a favore dei consumatori che consiste nella sanzione della nullità delle c.d. clausole vessatorie eventualmente inserite nel contratto.

I diritti dei consumatori nei contratti

Il codice del consumo prevede una particolare disciplina che si applica ai contratti conclusi con i consumatori (D.Lgs. n. 21/2014).

Nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali il professionista ha l'obbligo di fornire al consumatore specifiche informazioni precontrattuali prima che quest'ultimo sia vincolato dal contratto.

Particolari modalità di conclusione del contratto

Il codice del consumo definisce come particolari tutte le modalità diverse dal contatto concluso all’interno dei locali commerciali e disciplina nello specifico:

i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (--> versione semplificata), quali ad. es.

  • vendite porta a porta,
  • vendite sulla pubblica via,
  • vendite nel corso di escursioni turistiche.

Questi tipi di contratto sono caratterizzati dall’effetto sorpresa per il consumatore dovuto dal fatto che il venditore si presenta all’acquirente in situazioni che non sono normalmente preordinate all’acquisto di beni o servizi.

Inoltre, in molti casi, viene sottoposto al consumatore un modulo precompilato contenente le condizioni generali di contratto con la sola possibilità o di accettare o di rifiutare integralmente l’accordo senza interferire sul contenuto.

I contratti a distanza, quali ad. es.

  • televendite,
  • vendite telefoniche o via fax,
  • vendite tramite Internet.

In questi casi le transazioni avvengono senza la presenza fisica simultanea dei contraenti ed è dunque più difficile per il consumatore identificare la controparte e l’oggetto stesso del contratto.

Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti internet, devono contenere un riferimento alla normativa sui diritti dei consumatori.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n.21, in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che sostituisce gli artt. da 45 a 67 del decreto legislativo n. 206/2005 recante il codice del consumo.

Consultazione della normativa di riferimento: www.normattiva.it

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